
A ogni lavoratore i suoi orari: a tempo pieno, part-time, su turni e chi più ne ha più ne metta. Eppure, le regole che riguardano l’orario di lavoro sono universali: tu sapresti dire quali sono?
Nel nostro lavoro coordiniamo l’inserimento lavorativo di migliaia di persone e sappiamo bene come la questione orario sia tanto importante quanto poco conosciuta in realtà dal lavoratore stesso. Non è certo un dettaglio: quando si tratta del tuo tempo è fondamentale che ci siano regole chiare e concordate riguardo il monte ore che sei tenuto a spendere al lavoro, nell’interesse tuo ma anche del tuo datore.
Regole chiare rendono il rapporto lavorativo sereno, ed è per questo che vogliamo darti tutte le informazioni che ti servono per conoscere i tuoi doveri e diritti in merito al tuo impegno giornaliero e settimanale sul lavoro. Eccoci quindi pronti a passare in rassegna gli aspetti principali che devi considerare.
La risposta è semplice, dirai: è il capo che decide! E invece è qui il primo errore da cui devi tenerti ben distante.
Stipulare un contratto di lavoro non è una passeggiata. Prima di sottoportelo per accettazione il tuo superiore si sarà infatti confrontato con l’ufficio del personale o un consulente del lavoro esterno, per decidere quale tipologia contrattuale risponda meglio alle esigenze di assunzione. Se per fare tutto questo serve interpellare dei professionisti specifici, capirai già che esistono leggi ed enti che, caso per caso, indicano i limiti entro cui il datore di lavoro deve concordare, tra le altre cose, anche il tempo che trascorrerai al lavoro.
A definire queste tempistiche è, in primo luogo, il decreto legislativo 66/2003. Introdotto a seguito di direttive comunitarie europee (93/104/CE e 2000/34/CE), prevede la regolamentazione organica del tema, dalla definizione delle diverse tipologie di orario ai campi in cui si rimanda ai contratti collettivi.
Il secondo attore in questo campo, infatti, sono proprio i contratti collettivi di lavoro (CCNL). Li abbiamo incontrati molte volte parlando di regolamentazione delle diverse professioni, e anche in questo caso sono fondamentali per rispondere alla domanda riguardo l’orario di lavoro. Se da una parte la legge indica delle regole comuni, dall’altra gli specifici CCNL indicano termini ed eccezioni da applicare ai singoli casi. Dopotutto, il lavoro in ufficio (e quindi anche i suoi tempi) non è uguale a quello del mondo della ristorazione o dei trasporti, solo per fare degli esempi.
Ecco quindi che, tenute conto le indicazioni generali della legge, sarà poi necessario approfondire le indicazioni del tuo contratto collettivo di riferimento che puoi consultare attraverso l’archivio nazionale del CNEL.
Fare una trattazione specifica per ogni professione ci sarebbe davvero impossibile, ma iniziamo con il conoscere le regole di base cui tutti i lavori devono attenersi, salvo ulteriori approfondimenti da parte dei contratti collettivi.
Come prima cosa, sapresti dire qual è l’orario normale di lavoro, quello che tutti sono tenuti a rispettare in linea generale? È abbastanza risaputo che giornalmente l’orario di lavoro non dovrebbe superare le 8 ore (che, moltiplicate per i canonici 5 giorni a settimana, risultano essere le 40 ore settimanali previste per legge).
Questo monte ore viene però gestito in alcuni contratti collettivi tenendo conto della durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno, quindi in questi casi le ore settimanali potrebbero eccedere le 40 che abbiamo appena indicato.
Esiste poi una seconda definizione riguardante l’orario di lavoro, ovvero l’orario massimo. Ti sarà infatti capitato di incappare in alcune eccezioni – vedi i famosi “straordinari” – che ti avranno portano a un aumento del monte ore complessivo rispetto alle iniziali 40 settimanali. Ecco che entra in gioco, appunto, un massimale previsto per legge e che non deve superare le 48 ore in un periodo di 7 giorni. Questo significa che, oltre al tuo orario normale massimo di 40 ore settimanali, per legge non ti può essere chiesto di eccedere le 8 ore settimanali extra.
Anche in questo caso ci può essere un po’ di elasticità permessa dal calcolo dell’orario massimo su una media generale di 4 mesi, quindi può capitare in questo lasso di tempo che ci siano settimane in cui il totale di ore lavorate siano superiori alle 48, a patto che poi vengano compensate entro i 4 mesi complessivi. Attenzione però: alcuni contratti collettivi estendono il periodo di media a 6 mesi e, in casi limite, anche ai 12.
È vero, oltre alla regola si devono guardare anche le eccezioni! Alcune le abbiamo già citate, ma vediamole nello specifico.
In materia di orario di lavoro, ti sarà senz’altro capitato di sentire parlare di lavoro notturno e di straordinari. Queste due eccezioni sono specificatamente regolamentate per fare in modo che ogni lavoratore sia tutelato.
Ecco quindi che, per quanto riguarda i lavoratori notturni, la regola generale definisce una soglia massima di 8 ore giornaliere su 24 totali. Qui i contratti collettivi possono definire un calcolo medio, come abbiamo già visto, che non è però consentito per alcuni lavori a rischio di tensioni fisiche o mentali.
Ora che conosci la regola, è però importante fare chiarezza su chi sia il lavoratore notturno, a scanso di equivoci. Si può parlare infatti di lavoro notturno quando l’attività viene svolta tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Passiamo ora al secondo caso, quello delle ore straordinarie di lavoro. Come dice il nome stesso, queste sono da calcolare extra l’orario normale di lavoro e devono tenere conto del limite massimo definito per legge.
Sono i contratti collettivi a dover fissare le regole che governano la gestione degli straordinari per le varie professioni, indicando anche le maggiorazioni retributive (che non sono quindi scelte arbitrariamente dal datore di lavoro!) o, in alternativa, il riposo di compensazione. Se il tuo contratto collettivo specifico non dovesse esprimersi in materia, ricorda che il lavoro straordinario è permesso sempre solo se entrambe le parti sono d’accordo e per un massimo di 250 ore totali all’anno.
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