Applicato a specifiche mansioni e attività, legate alla stagionalità ma non esclusivamente all’estate, il contratto stagionale è molto diffuso soprattutto nelle località turistiche.
Le mansioni che vengono regolarizzate con questo tipo di contratto vedono l’intensificarsi dell’attività in alcuni periodi, in risposta a fattori climatici o alle caratteristiche stesse del servizio o prodotto venduto.
Ma quali sono le attività che possono essere considerate “stagionali” e come i relativi contratti vengono trattati dalla legge italiana?
Attività stagionali: quali sono?
Le attività stagionali sono quelle attività che mostrano un aumento della domanda o necessitano di personale solo in periodi specifici dell’anno, a causa di fattori come le condizioni climatiche o la natura dei servizi o prodotti offerti.
Per essere considerata stagionale, un’attività deve registrare un periodo di chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni non consecutivi durante l’anno. I settori a cui solitamente appartiene sono principalmente quello turistico, della ristorazione, dell’ospitalità e del settore alimentare.
- Qualche esempio di attività stagionale:
- Chiosco sulla spiaggia
- Gelateria in località balneare
- Albergo, b&b, resort
- Raccolta frutta o verdura
- Produzione alimentare specifica
- Organizzazione di fiere, festival, concerti
- Scuola di sci
- Pesca commerciale
- Manutenzione del verde
Contratto stagionale: cos’è e come funziona
Il contratto stagionale regolarizza le attività lavorative sopra descritte limitandole a un periodo specifico dell’anno, eliminando allo stesso tempo la continuità tipica di un lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro stagionale è una forma di contratto a termine che conserva gli standard e gli obblighi tradizionali ma che, a differenza dei contratti a termine convenzionali, non prevede una durata massima di 24 mesi. Il contratto stagionale può inoltre essere prorogato fino a 4 volte o rinnovato senza interruzioni, senza la necessità di un periodo di “stop and go” tra la fine di un contratto e l’inizio del successivo.
In alcuni casi, i contratti stagionali possono anche includere il vitto e l’alloggio o un’indennità corrispondente a queste spese.
Ferie, permessi e limiti d’orario
Chiunque svolga un lavoro stagionale gode di tutele per salvaguardare la propria salute fisica e psicologica. Queste protezioni includono ferie, permessi, riposo settimanale e limiti sull’orario di lavoro, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di ferie e permessi è retribuito e calcolato come qualsiasi altro tipo di contratto, ma il monte ore dev’essere proporzionato in base ai periodi effettivamente lavorati. Il lavoratore può goderne durante il periodo di lavoro o farselo liquidare in busta paga al termine del contratto.
Il D. Lgs. 66/2003 prevede che i lavoratori con orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere abbiano diritto a una pausa retribuita, solitamente disciplinata dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di accordi contrattuali, la pausa minima è di 10 minuti consecutivi. Tuttavia, se l’orario di lavoro giornaliero è “spezzato”, la pausa può essere inclusa nella sospensione dell’attività lavorativa, come nel caso della “pausa pranzo.”
È inoltre previsto un periodo di riposo settimanale, generalmente ogni 7 giorni, con una durata minima di 24 ore consecutive. Questo riposo si aggiunge al riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Essendo il concetto di ” 7 giorni” flessibile, la normativa viene rispettata anche se, nei 13 giorni precedenti al riposo settimanale, ci sono state altre 24 ore consecutive di astensione dall’attività lavorativa.
Anche l’orario giornaliero deve rispettare determinati limiti. Oltre alle 11 ore consecutive già citate, il lavoratore non può eccedere le 48 ore di lavoro in 7 giorni, straordinari inclusi.
Periodo di prova, proroga, rinnovo, cessazione e diritto di precedenza
I contratti stagionali prevedono un periodo di prova, durante il quale entrambe le parti possono recedere senza motivazione.
I contratti stagionali possono anche essere prorogati o rinnovati, purché non superino il tetto delle 4 proroghe ciascuno. Nel caso le superino, è necessaria la loro conversione a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga.
La cessazione si verifica con la scadenza naturale del singolo contratto, a meno che non si verifichi un’eccezione grave che determini un’interruzione anticipata dello stesso.
Infine, è diritto del lavoratore godere della precedenza rispetto ad altri nel caso il datore di lavoro apra una posizione a tempo determinato per la stessa attività stagionale.
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